Successioni senza dichiarazione per patrimoni sotto 100mila euro
Si segnala che con l’entrata in vigore del D.Lgs. 175/2014, a decorrere dal 13 dicembre 2014, vengono introdotte varie semplificazioni per la presentazione della dichiarazione di successione.
1) Anzitutto viene elevata da Euro 25.822,00 (i “vecchi“ 50 milioni di lire) ad Euro 100.000,00 la soglia dell’attivo ereditario sotto la quale non vi è obbligo di presentazione della dichiarazione di successione, sempre che ricorrano i seguenti ulteriori presupposti (articolo 28, comma 7, del D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346):
- l’eredità sia devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto;
- l’eredità non comprenda beni immobili o diritti reali immobiliari.
2) In secondo luogo vengono introdotte semplificazioni sotto il profilo della documentazione da presentare in allegato alla denunzia di successione. Dal 13 dicembre 2014 in avanti, infatti, gli atti di ultima volontà dai quali è regolata la successione, l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata dai quali risulta l’eventuale accordo delle parti per l’integrazione dei diritti di legittima lesi, l’ultimo bilancio o inventario delle società di cui il defunto era socio e le pubblicazioni da cui risulta il valore dei fondi comuni di investimento dei quali il defunto aveva quote di partecipazione, gli inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge e i documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili nonché delle riduzioni d’ imposta e delle detrazioni d’imposta delle quali il contribuente può beneficiare, potranno tutti essere esibiti in copia non autentica (nuovo comma 3-bis dell’articolo 30 del D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346), a condizione che il contribuente rilasci una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000) attestante che tali copie sono conformi ai documenti originali. Rimane peraltro sempre e comunque salva la facoltà dell’Agenzia delle Entrate di richiedere i predetti documenti in originale o in copia autentica.
3) In terzo luogo viene modificata anche la disciplina relativa alle dichiarazioni di successione “integrative” o “sostitutive” che i soggetti sono obbligati a presentare se dopo la presentazione della dichiarazione della successione sopravviene un evento che dia luogo al mutamento nella devoluzione dell’eredità ovvero all’applicazione dell’imposta in misura superiore. Viene ora introdotta la precisazione (articolo 28, comma 6, del D.Lgs. 31 ottobre1990 n. 346) secondo cui non vi è obbligo di presentare la dichiarazione di successione “integrativa” o “sostitutiva” nel caso in cui la sopravvenienza attiva sia rappresentata dalla erogazione (al defunto o per esso ai suoi eredi) di “rimborsi fiscali”. Naturalmente le somme oggetto di rimborso, pur non dovendo essere denunziate in sede integrative, verranno comunque tenute presenti ai fini del cumulo per il calcolo della base imponibile cui applicare l’imposta di successione.
Valentina Rubertelli e Annalisa Annoni, “Successioni senza dichiarazione per patrimoni sotto 100mila euro”, Feder Notizie, disponibile su http://www.federnotizie.it/successioni-senza-dichiarazione-per-patrimoni-sotto-100-00000-euro/#more-1588