Scioglimento di società di persone ed assegnazione di beni a terzi
E’ possibile per i soci di una società di persone, in sede di liquidazione a seguito di scioglimento, deviare gli effetti dell’assegnazione di beni in natura a favore di soggetti terzi estranei alla compagine sociale?
La questione è stata affrontata in una recente risposta a quesito (CNN NOTIZIE – quesito d’impresa n. 992-2014/I) a firma di Daniela Boggiali ed Antonio Ruotolo.
L’ipotesi è quella di una società di persone, proprietaria di beni immobili, per la quale sia intervenuto lo scioglimento con liquidazione ed i cui soci, essendo state soddisfatte tutte le obbligazioni sociali, intendono assegnare i predetti beni in natura deviando però gli effetti di tale assegnazione a favore dei rispettivi figli, mediante il ricorso alla figura del contratto a favore di terzo di cui all’art. 1411 c.c.
La perplessità muove principalmente dalla considerazione che per tale ipotesi il codice civile, all’art 2283, richiama l’applicabilità delle norme in materia di divisione delle cose comuni.
La domanda quindi è: il richiamo alla divisione deve intendersi fatto ai soli fini della disciplina applicabile o perché il legislatore intravede nella assegnazione in natura un vero e proprio meccanismo divisionale? E se fosse così, sarebbe compatibile con quest’ultimo la deviazione degli effetti dell’assegnazione a favore di un terzo?
Se si volesse seguire l’opinione secondo cui l’assegnazione ai soci ha natura divisionale e seguire altresì la tesi secondo cui la divisione ha natura dichiarativa (trattandosi cioè negozio di accertamento e ricognizione di ciò che era virtualmente nel patrimonio del comproprietario sin dall’instaurarsi della comunione) allora si dovrebbe ritenere incompatibile l’operazione in analisi con la deviazione dei suoi effetti a favore di soggetti terzi. Non essendovi infatti alcun trasferimento, non vi potrebbe essere alcun effetto da poter deviare nel suo percorso da un patrimonio ad un altro.
Se, pur rimanendo nell’ambito della natura divisionale della assegnazione, si volesse invece seguire la tesi secondo la quale la divisione ha natura costitutiva, allora in questo caso si potrebbe considerare compatibile il meccanismo della deviazione degli effetti a favore di un terzo.
Bisogna considerare che il legislatore del 1942 era mosso dal presupposto (ormai superato da dottrina e giurisprudenza consolidate) che, non avendo la società di persone una sua soggettività giuridica autonoma dalle persone dei singoli soci, i beni ad essa appartenenti, in realtà, dovessero considerarsi in comproprietà indivisa tra i suoi soci, in proporzione alle loro quote di partecipazione al capitale.
Con questa premessa, va da sé che l’assegnazione non potesse concepirsi se non come una vera e propria divisione tra comproprietari.
Una volta però riconosciuto il principio che il patrimonio della società è distinto da quello dei singoli soci, si deve concludere che il passaggio dei beni dall’una agli altri non possa che avvenire attraverso un negozio a natura traslativa: tale negozio altro non sarebbe che una datio in solutum, un adempimento traslativo posto in essere al fine di estinguere il debito della società in liquidazione a favore dei singoli soci ed avente ad oggetto il valore delle quote da liquidare – secondo le rispettive spettanze – a questi ultimi.
Una volta ricondotta l’assegnazione in natura in questo meccanismo negoziale, l’adempimento traslativo sembrerebbe poter vedere deviati i propri effetti a favore di soggetti estranei alla compagine sociale, mediante il ricorso alla figura del contratto a favore di terzo di cui all’art. 1411 C.C.
Valentina Rubertelli e Annalisa Annoni, “Scioglimento di società di persone ed assegnazione di beni a terzi”, Feder Notizie, disponibile su http://www.federnotizie.it/scioglimento-di-societa-di-persone-ed-assegnazione-di-beni-a-terzi/