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Pillola: Nuovi benefici fiscali per le start up innovative a decorrere dal 1° gennaio 2017

*  Art 1 comma 65, prevede la sottoscrizione, con firma elettronica avanzata autenticata, dell’atto costitutivo e delle successive modifiche di start-up innovative in aggiunta e non in sostituzione all’atto pubblico notarile in modalità analogica

  • Art 1 comma 70: raccolta di capitali delle PMI (estesa la disciplina del crowdfunding dalle start up innovative a qualsiasi PMI).

  • Benefici fiscali delle start up art 1 comma 66

      – Sono diventati strutturali e non più limitati al 2016 salvo proroghe
      – La percentuale di detrazione è diventata per tutti (ai fini Irpef , Ires, per le start up a vocazione sociale) del 30%

      – Il tetto massimo dell’investimento agevolabile è di :

  • 1.000.000 per le Persone fisiche (deduzione massima 300.000)
  • 1.800.000 per le Persone giuridiche (deduzione massima 540.000)

     – L’investimento e quindi le quote/azioni acquisite mediante lo stesso devono rimanere in titolarità dell’investitore  per minimo 3 anni

     – Tali agevolazioni si applicano anche alle:

  • Start Up già costituite alla data del 1° gennaio 2017, purché da non più di 5 anni  ovvero non abbiano, per altre cause, perso i benefici delle Start Up Innovative
  • PMI Innovative

 

*  Art 1 comma 69 esonera l’atto costitutivo di start up innovative dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria

 

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