Matrimonio, Unioni Civili e Patti di Convivenza
Specchietto Unioni civili e Convivenze Registrate in confronto al Matrimonio.
Coppia unita in matrimonio | Coppia di una unione civile | Coppia di conviventi di fatto REGISTRATA ALL’ANAGRAFE | |
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Sesso | Coppia di persone di sesso diverso | Coppia di persone di identico sesso | Coppia di persone di sesso diverso o di identico sesso |
Costituzione | Celebrazione innanzi all’ufficiale di stato civile o a ministro di culto | Dichiarazione all’ufficiale di stato civile | Stabile convivenza dichiarata all’anagrafe |
Pubblicità | Negli atti dello stato civile | Identico al matrimonio | Stato di famiglia anagrafico |
Cognome | La moglie aggiunge il cognome del marito al proprio cognome | Adozione opzionale di un cognome comune scegliendolo tra i cognomi originari, cui anteporre o posporre il proprio cognome originario | Mantenimento del cognome originario |
Regime patrimoniale | Comunione legale dei beni | Identico al matrimonio | Non si instaura alcun regime patrimoniale, fatto salvo il caso di stipula di un contratto di convivenza |
Convenzioni matrimoniali | Si può stipulare una convenzione matrimoniale di separazione dei beni, di comunione convenzionale e di fondo patrimoniale | Identico al matrimonio | Può essere stipulato un contratto di convivenza, che riceve pubblicità nei registri anagrafici |
Impresa familiare | Il coniuge partecipa agli utili e agli incrementi dell’impresa individuale del coniuge imprenditore | Identico al matrimonio | Identico al matrimonio |
Morte del lavoratore | L’indennità di fine rapporto spetta al superstite | Identico al matrimonio | Fattispecie non disciplinata |
Successione nel contratto di locazione della casa adibita a comune residenza | Il superstite subentra nel contratto di locazione stipulato dal defunto | Identico al matrimonio | Identico al matrimonio |
Diritto di abitazione nella casa di residenza familiare in caso di morte del proprietario | Il superstite ha il diritto di abitazione vitalizio | Identico al matrimonio | Il superstite ha il diritto di abitazione per 2 anni o, se la convivenza dura da più di 2 anni, per un periodo pari alla durata della convivenza, ma non superiore a 5 anni (se il superstite ha figli minori o disabili, il diritto di abitazione dura almeno 3 anni) |
Successione legittima | Il superstite succede al defunto in mancanza di testamento | Identico al matrimonio | Il superstite non ha alcun diritto successorio |
Successione necessaria | Il superstite ha diritto a una quota dell’eredità del defunto | Identico al matrimonio | Il superstite non ha alcun diritto successorio |
Risarcimento del danno provocato dalla morte del coniuge | Spetta al superstite | Identico al matrimonio | Identico al matrimonio |
Matrimonio o unione civile stipulati all’estero tra persone dello stesso sesso | Considerati dalla legge italiana come unione civile regolata dal diritto italiano | ||
SCIOGLIMENTO DELL’UNIONE | Sono previsti separazione e divorzio. In caso di separazione consensuale il termine per proporre il divorzio è ridotto a sei mesi | L’unine civile si scioglie quando le parti hanno manifestato, anche disgiuntamente, la volontà di scioglimento davanti all’ufficiale dello stato civile. In tal caso la domanda di scioglimento della unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento della unione. | La risoluzione del contratto di convivenza è redatta in forma scritta a pena id nullità con atto pubblico, scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato che nhe attestino la conformità alle norme imperative ed all’ordine pubblico. |
MALATTIA O RICOVERO | In caso di malattia o di ricovero i coniugi hanno diritto di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali | Identico al matrimonio | Identico al matrimonio |
DIRITTI E DOVERI | I coniugi hanno l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione, nonché alla fedeltà. Ciascuno, in relazione alle proprie capacità di lavoro professionale e casalingo, ha l’obbligo di contribuire ai bisogni comuni. I coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune ed a ciascuno spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato | Identico al matrimonio con l’unica eccezione che non vige l’obbligo di fedeltà | Gli obblighi aventi contenuto non personale (ad es di fedeltà o coabitazione) bensì solo PATRIMONIALE possono trovare spazio in un patto di convivenza registrato all’anagrafe |
Fonte: Sole24ore