Gli acquisti dei Comuni dopo il 1° gennaio 2014
Dalla lettura sistematica della normativa stratificatasi tra il 2011 ed il 20131, si possono ricavare i seguenti principi in pillole:
* il vero e proprio divieto di acquisto è scomparso (risultava circoscritto all’anno 2013).
* dal 1° gennaio 2014 resta fermo solo il comma 1 ter in base al quale, quando un Comune acquista deve:
- comprovare documentalmente, con attestazione contenuta nella determina del Responsabile del Procedimento, che l’acquisto abbia le caratteristiche della indispensabilità e indilazionabilità;
- far attestare la congruità del prezzo dalla Agenzia del Demanio;
- dare notizia, sul proprio sito internet istituzionale, delle predette operazioni con indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito.
Ci si chiede se la norma interpretativa contenuta nell’art. 10 bis del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, introdotto in sede di conversione dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, trovi applicazione anche agli acquisti successivi al 1° gennaio 2014. La norma in questione, infatti escludeva dal perimetro del divieto assoluto le acquisizioni avvenute:
- in seguito a procedure di espropriazione per pubblica utilità;
- mediante permute a parità di prezzo;
- sulla base di delibere adottate in data anteriore al 31.12.2012.
Data la ratio della norma applicabile dal 1° gennaio 2014 in poi (spending review) si può ritenere, seguendo le interpretazioni della Corte dei Conti2, che dette ipotesi di esclusione si possano ragionevolmente applicare anche alla normativa oggi in vigore; va da sé, per esempio, che una procedura espropriativa, abbia in re ipsa, i caratteri della indilazionabilità e della indispensabilità.
Ne consegue, alla luce della interpretazione data, che gli acquisti in seguito a procedura espropriativa, permuta a pari valore o deliberati ante 31.12.2012, non dovrebbero seguire l’iter procedimentale sopra esposto.
Note al testo
- Il comma 1 ter dell’articolo 12 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, dispone che: “a decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l’indispensabilità e l’indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento.
La congruità del prezzo è attestata dall’Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l’indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell’ente”.
L’art. 10 bis del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, introdotto in sede di conversione dalla legge 6 giugno 2013 n. 64 (pubblicata in G.U. n. 132 del 7 giugno 2013, ed entrata in vigore in data 8 giugno 2013) contiene una norma di interpretazione autentica dell’art. 12 co. 1 quater del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, secondo cui: “Nel rispetto del patto di stabilità interno, il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso, di cui all’articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica alle procedure relative all’acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché alle permute a parità di prezzo e alle operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012 dai competenti organi degli enti locali e che individuano con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni e alle procedure relative a convenzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali” ↩
- Cfr. questo documento .PDF della Corte dei Conti, sez. della Regione Lombardia ↩
Valentina Rubertelli e Annalisa Annoni, “Gli acquisti dei Comuni dopo il 1° gennaio 2014”, Feder Notizie, disponibile su http://www.federnotizie.it/gli-acquisti-dei-comuni-dopo-il-1-gennaio-2014/