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Dalla S.r.l. a capitale ridotto alla S.r.l. semplificata: tecnica redazionale

Accade di ricevere in studio clienti che prima dell’agosto 2013, avevano stipulato S.r.l. a capitale ridotto e che si ritrovano, quasi senza sapere “né come e né quando” tra le mani una S.r.l. semplificata, in conseguenza della riqualificazione avvenuta con il d.l. 76/2013.

Una serie di clausole, apparentemente presenti nel loro statuto (per es., diritto di prelazione nel caso di cessione delle quote a terzi, clausola di gradimento, amministrazione congiuntiva e disgiuntiva) si rivelano di fatto inapplicabili, in quanto in contrasto con lo statuto standard ministeriale proprio delle S.r.l. semplificata.

E’ opportuno, quindi, che in occasione della prima modifica statutaria di cui la società in parola necessiti, si provveda – ove ciò risponda alla reale volontà dei soci – o a modificare lo statuto adattandolo allo standard ministeriale proprio della S.r.l. semplificata (ipotesi, a mio parere remota) o, cosa più probabile, a modificare lo statuto vigente introducendovi quelle modifiche proprie delle S.r.l. ordinarie a capitale inferiore a 10.000,00 euro, così come derivanti dalle stratificazioni normative dell’ultimo anno.

In particolare il pensiero va alla neo disciplina in materia di:

• denominazione sociale (allo scopo di eliminarvi il riferimento al “capitale ridotto” che, dopo le indicate novità normative, non deve più figurare all’interno della stessa);

• beni conferibili, precisando che i conferimenti in natura sono ammessi nella sola ipotesi in cui il capitale dovesse aumentare ad una cifra pari o superiore ai 10.000,00 euro;

• modalità di formazione della riserva legale, differenziandone i tempi e le modalità a seconda dell’ipotesi in cui il capitale rimanga inferiore ai 10.000,00 o superi lo stesso.

Alla luce di quanto esposto, appare superfluo precisare:

che la soluzione proposta è indispensabile solo ai fini della disciplina in concreto applicabile alla società; pertanto, ove non ricorrano esigenze diverse, la società potrà attendere (come innanzi indicato) la prima modifica statutaria per deliberare nel senso indicato in questa sede;

che, in ogni caso, quell’intervento non integra gli estremi di una vera e propria “trasformazione” in senso tecnico, in quanto sia la S.r.l. semplificata, sia la ex S.r.l. a capitale ridotto, non costituiscono, né costituivano, tipi sociali autonomi, bensì sottoinsiemi dell’unitario “tipo” Società a responsabilità limitata.

Ne consegue che nessuna delle norme proprie della trasformazione (omogenea) andrebbe applicata, e quindi la modifica statutaria avrebbe efficacia immediata solo subordinata alla sua iscrizione nel Registro delle Imprese.

Tecnica redazionale proposta

“”Il Presidente dell’assemblea ricorda come, in virtù del d.l. 28 giugno 2013 n. 76, convertito nella Legge 9 agosto 2013 n. 99, le Società che nel vigore della legislazione precedente furono costituite come S.r.l. a capitale ridotto, sono state “riqualificate” come S.r.l. semplificate.

Questo inquadramento giuridico non risponde, però, alle reali esigenze dei soci, i quali intendono operare con la struttura di una S.r.l. ordinaria, sia pure con quei necessari adattamenti imposti dall’esistenza (come nel caso di specie) di un capitale inferiore ad Euro 10.000,00.

Di qui la necessità di formalizzare il passaggio dalla forma della S.r.l. semplificata alla forma della S.r.l. ordinaria, attraverso la conferma dello statuto attualmente vigente, nel quale dovranno essere variati i soli articoli relativi:

• alla denominazione sociale (allo scopo di eliminarvi il riferimento al “capitale ridotto” che, dopo le indicate novità normative, non deve più figurare all’interno della stessa);

• alla natura dei beni conferibili, precisando che i conferimenti in natura siano ammessi nella sola ipotesi in cui il capitale dovesse aumentare ad una cifra pari o superiore ai 10.000,00 euro;

• alle diverse modalità di formazione della riserva legale, differenziandole a seconda dell’ipotesi in cui il capitale rimanga inferiore ai 10.000,00 o superi lo stesso.

E’ superfluo ricordare che la modificazione in questione non integra gli estremi di una “trasformazione societaria” in senso tecnico, restando invece assoggettata alla medesima disciplina delle modificazioni dell’atto costitutivo delle S.r.l. ordinarie.

Dopo breve discussione, l’assemblea,

udita

La relazione dell’Organo Amministrativo, con voto manifestato mediante comunicazione verbale, all’unanimità

delibera:

=I=

di assoggettare la disciplina della società al regime previsto per le S.r.l. con capitale inferiore a Euro 10.000,00, in luogo di quella prevista per le S.r.l. semplificate;

=II=

di modificare la denominazione sociale in “… Società a responsabilità limitata”, con conseguente adeguamento in tal senso dell’articolo …. dello statuto sociale attualmente vigente, che assume il seguente letterale tenore:

“Art: … Denominazione sociale. E’ costituita la società a responsabilità limitata denominata “… S.r.l.””;

=III=

di modificare la disciplina relativa alla natura e tipologia dei conferimenti in società, precisando che i quelli in natura siano ammessi nella sola ipotesi in cui il capitale dovesse aumentare ad una cifra pari o superiore ai 10.000,00 euro, con conseguente adeguamento in tal senso dell’articolo … dello statuto sociale attualmente vigente, che assume il seguente letterale tenore:

“Art: … Conferimenti. Salvo che per l’ipotesi in cui il capitale sia fissato ad una cifra inferiore ai diecimila euro, possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d’opera o di servizi a favore della società.”;

=IV=

di modificare la disciplina relativa alle diverse modalità di formazione della riserva legale, differenziandole a seconda dell’ipotesi in cui il capitale rimanga inferiore ai 10.000,00 o superi lo stesso, con conseguente adeguamento in tal senso dell’articolo … dello statuto sociale attualmente vigente, che assume il seguente letterale tenore:

“Art: … Utili e riserva legale.

1. Dagli utili netti dell’esercizio deve essere dedotta una somma destinata a riserva legale, nelle seguenti rispettive percentuali:

* in ragione almeno del 5% degli stessi, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale (per l’ipotesi in cui la società sia dotata di capitale pari o superiore ai diecimila euro);

* in ragione almeno del 20% degli stessi (per l’ipotesi in cui la società sia dotata di capitale inferiore ai diecimila euro), fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l’ammontare di diecimila euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione.

2.  La rimanente parte degli utili di esercizio è distribuita ai soci, salva una diversa decisione degli stessi.”

Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l’assemblea alle ore …

* * *

Ai soli fini della voltura del presente atto presso l’Agenzia del Territorio, nonché nei Registri del P.R.A. competenti, il costituito dichiara che la società risulta intestataria dei seguenti beni immobili e dei seguenti beni mobili registrati …

Viene allegato sotto la lettera “…” il testo dello statuto sociale nella sua versione aggiornata, dalla cui lettura io Notaio vengo dispensato.””

Un particolare ringraziamento ad Antonio Caranci, Notaio in Reggio Emilia, per gli spunti di riflessione offerti sul tema.

Valentina Rubertelli e Annalisa Annoni, “Dalla S.r.l. a capitale ridotto alla S.r.l. semplificata: tecnica redazionale”, Feder Notizie, disponibile su http://www.federnotizie.it/dallasrl-a-capitale-ridotto-alla-s-r-l-semplificata-tecnica-redazionale/